Art. 13.

              Modalita' per il conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del  corso  a  chi  avra'  conseguito  risultati  di rilevante valore
scientifico,  documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da una apposita commissione.