Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti  di  eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici  negli  Stati  di  appartenenza o di provenienza, coloro che
siano  in  possesso  di  laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
    2.   I   cittadini   comunitari   (non  italiani)  e  quelli  non
appartenenti  all'Unione  europea  in  possesso di titolo che non sia
gia'   stato  dichiarato  equipollente  alla  laurea,  dovranno  fare
espressa  richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato
(unicamente  ai fini dell'ammissione del dottorato al quale intendono
concorrere)  nella  domanda di partecipazione al concorso e corredare
la  domanda  stessa  dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti  di  dichiarare  l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le vigenti disposizioni in
materia per gli studenti stranieri.
    3.  Valgono  le  stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea conseguita
all'estero,  che  non  sia  gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
    4.  Potranno  partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della  prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con  riserva"  ed  il  candidato  sara' tenuto a presentare, pena di
decadenza,  il  relativo  certificato  di  laurea entro cinque giorni
dalla data fissata per la prova di ammissione.