Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 2. I cittadini comunitari (non italiani) e quelli non appartenenti all'Unione europea in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato (unicamente ai fini dell'ammissione del dottorato al quale intendono concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti di dichiarare l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le vigenti disposizioni in materia per gli studenti stranieri. 3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana. 4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro cinque giorni dalla data fissata per la prova di ammissione.