Art. 3.

                   Titolari di assegni di ricerca

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma  6  della  legge  n.  449  del  27 dicembre  1997  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  siano  titolari  di  assegni per la
collaborazione  ad attivita' di ricerca. I posti relativi non sono da
ritenersi in sovrannumero rispetto a quelli indicati nell'art. 1.
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.