Art. 4.

                         Dipendente pubblico

    1.  Il  pubblico  dipendente  ammesso  al dottorato di ricerca e'
collocato,  fin  dall'inizio  e  per  tutta  la  durata  del corso di
dottorato,  in  aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo'
usufruire  del  beneficio  della  borsa  di  studio.  Il  periodo  di
aspettativa  e'  utile  ai  fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.