Art. 4. Dipendente pubblico 1. Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca e' collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo' usufruire del beneficio della borsa di studio. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.