Art. 7.

                      Commissioni giudicatrici

    1.  Per  ciascun  corso  di  dottorato di ricerca e' nominata dal
rettore   un'apposita   commissione   giudicatrice  incaricata  della
valutazione  comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti
tra  i  professori  e  i  ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica  di  riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due   esperti   esterni   di  chiara  fama,  anche  stranieri  scelti
nell'ambito  delle  strutture  pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
    2.  Ogni  commissione,  per  la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    3.  E'  ammesso  al  colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    4.  Il  colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    5.  Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del  dipartimento  presso cui si e' svolta la prova, nonche' all'albo
ufficiale dell'Universita'.
    6.  Espletate  le  prove  di  concorso, la commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.