Art. 8. Ammissione corsi 1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. 2. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 3. I cittadini stranieri, non appartenenti agli Stati aderenti alla Comunita' europea, che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento dell'unita' per eccesso. 4. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca. 5. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca e' collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo' usufruire della borsa di studio. 6. Saranno titolari delle borse di studio i candidati collocati nelle graduatorie di merito in posizione utile e per un numero pari alle borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni.