Art. 8.

                          Ammissione corsi

    1.  I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    2.  In  caso  di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,  il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    3.  I  cittadini  stranieri, non appartenenti agli Stati aderenti
alla  Comunita'  europea, che abbiano superato le prove d'esame, sono
ammessi,  senza  borsa  di  studio,  al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento dell'unita'
per eccesso.
    4. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
    5.  Il  dipendente  pubblico  ammesso  al dottorato di ricerca e'
collocato,  fin  dall'inizio  e  per  tutta  la  durata  del corso di
dottorato,  in  aspettativa per motivi di studio senza assegni e puo'
usufruire della borsa di studio.
    6.  Saranno  titolari delle borse di studio i candidati collocati
nelle  graduatorie  di merito in posizione utile e per un numero pari
alle borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni.