Art. 9. Iscrizione I candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far pervenire alla segreteria studenti dell'Unical entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti: a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera) debitamente firmata; b) autocertificazione di cittadinanza; c) diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore ovvero, i comunitari e stranieri, diploma che ha consentito la loro ammissione alla universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; d) certificato di laurea con relativa votazione; e) dichiarazione (in carta libera) di una eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; g) tassa di iscrizione. I cittadini comunitari devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica; 3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 11 del presente bando dovranno inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 10. Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello stato stesso.