Art. 10.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi
e le modalita' fissati dal collegio dei docenti.
    Durante  il  corso  il  dottorando  puo'  essere autorizzato, per
esigenze  relative  alla  ricerca,  dal  collegio  dei  docenti, alla
permanenza  all'estero  per un periodo non superiore alla meta' della
durata del corso stesso.
    Il  Politecnico  di Bari provvede alla copertura assicurativa per
infortuni  di  ciascun  dottorando  per  l'intera  durata  del corso,
secondo   la   normativa   prevista  per  gli  studenti  iscritti  al
Politecnico  e  garantisce,  per  lo  stesso  periodo,  la  copertura
assicurativa  per  responsabilita' civile dei dottorandi, per le sole
attivita' svolte all'interno di strutture del Politecnico stesso.
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso.
    Per  quanto attiene le modalita' di passaggio all'anno successivo
di  corso,  obblighi  e  diritti  dei  dottorandi  sono  definiti nel
"Regolamento" di ciascun corso di dottorato.
    E'  prevista  l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca, con
decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      giudizio  negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
      assunzione  di  incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
      assenze ingiustificate e prolungate.
    Qualora  il  dottorando  assuma  un  rapporto  di lavoro con enti
pubblici  o  privati,  egli puo' continuare a frequentare il corso di
dottorato,  rispettando  obblighi  e doveri che questo impone, previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti e nullaosta del datore di
lavoro.
    Ai  dottorandi  di  ricerca puo' essere affidata, con il consenso
dell'interessato  e  il parere positivo del collegio dei docenti, una
limitata  attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve,
in  ogni  caso  compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Tale attivita' non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
    E'  consentita  la sospensione della frequenza dei corsi nei casi
di maternita' o prestazione del servizio militare o grave documentata
malattia.
    In  caso  di  sospensione  di durata superiore ai quattro mesi il
dottorando e' assegnato d'ufficio al corso successivo.