Art. 5. Commissioni giudicatrici e loro adempimenti Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'esame di ammissione ai dottorati di ricerca, nominate con decreto del rettore, sono formate: dal coordinatore o, in caso di sua indisponibilita', da un componente del collegio dei docenti, indicato dallo stesso collegio e designato quale supplente del coordinatore; da un docente componente del collegio dei docenti, scelto tra una rosa di cinque, designati dal collegio medesimo; da un docente di altri atenei, italiani o stranieri, appartenente ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il dottorato di ricerca, non appartenente al collegio dei docenti, scelto tra una rosa di cinque nominativi indicati dal collegio. Ad eccezione del coordinatore, non possono far parte delle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato i docenti che ne abbiano fatto parte nella tornata precedente. Il collegio dei docenti puo' indicare, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Le procedure per la nomina delle commissioni dovranno essere concluse entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande previste dal bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, ogni commissione e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro e non oltre novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. La prima seduta di ciascuna commissione e' convocata dal coordinatore; in questa occasione la commissione procede alla nomina del presidente e del segretario. Ogni commissione di concorso, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che supera la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. I risultati della prova scritta sono affissi nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova, contemporaneamente all'elenco degli ammessi ed al diario delle prove orali. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale ogni commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco e' affisso nel medesimo giorno. Espletate le prove di concorso, ogni commissione compila la graduatoria generale di merito degli idonei sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. A parita' di merito prevale il candidato piu' giovane di eta'. La graduatoria generale di merito degli idonei e' affissa all'albo ufficiale del Politecnico.