Art. 5.

                 Prove di esame e titoli valutabili

    Le prove d'esame si articoleranno come segue:
      Prima prova scritta:
        la  riforma  degli  studi  medici  nel quadro della normativa
europea.
      Seconda prova scritta:
        problematiche    organizzative   e   gestionali   nell'ambito
istitutivo  e  funzionale relativo alle scuole di specializzazione in
ambito medico.
      Prova orale:
        vertera'  sulle  materie  oggetto delle prove scritte nonche'
sull'accertamento della conoscenza della lingua inglese o francese, a
scelta del candidato.
    Il   diario   delle   prove  d'esame  sara'  comunicato  mediante
raccomandata  a.r.,  non  meno  di  quindici giorni prima dell'inizio
della prove medesime.
    L'avviso  per  la  presentazione  alla  prova orale viene dato ai
candidati  almeno  venti  giorni  prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento non scaduto:
      carta  d'identita'  o  passaporto  o  patente automobilistica o
tessera postale;
      tessera  ferroviaria  personale  se  il candidato e' dipendente
statale.
    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una  votazione  di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna delle prime
due  prove. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
viene  data  comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
prime due prove.
    La  prova  orale  non  si  intende  superata  se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
    Ai  titoli  sara'  attribuito  un punteggio complessivo pari a 10
punti. I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguneti:
      a)  servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Universita', soggetti pubblici o privati, attinente alle mensioni del
posto messo a concorso, fino a punti 3;
      b)  incarichi  professionali  e/o incarichi e servisi speciali,
fino a punti 2;
      c)  diplomi  o attestati di qualificazione e/o specializzazione
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati  da  pubbliche  amministrazioni  o  enti pubblici e altri
titoli di studio da cui sia possibile dedurre attitudini professinali
in relazione alle mansioni da svolgere, fino a punti 3;
      d) pubblicazioni e lavori originali, fino a punti 2.
    Non  sara'  valutata  l'anzianita'  di  servizio  richiesta quale
titolo  di  ammissione  al  concorso,  in  sostituzione del titolo di
studio.
    I  soddetti  titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata  e dovranno pervenire, in allegato alla domanda, entro il
termine  di  scadenza  previsto per la presentazione della domanda di
ammissione  al  concorso. In luogo della copia autenticata dei titoli
potra'  essere  presentata  fotocopia  degli  stessi accomapagnata da
dichairazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4
della  legge  15 gennaio 1968, attestante la conoscenza del fatto che
la  copia  e' conforme all'originale (allegato B). Tale dichiarazione
deve  essere sottoscritta davanti al dipandente addetto a ricevere la
documentazione,  oppure  presentata  o  spedita gia' sottoscritta, in
allegato   alla   domanda,  unitamente  alla  copia  fotostatica  del
documento  di  identita'  del  dichiarante medesimo. I titoli possono
essere   autocertificati   mediante   dichiarazione   sostitutiva  di
certificazione,  o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(allegato B).
    L'amministrazione  si  riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
    Non  e'  consentito il riferimento a titoli presentati a questa o
ad  altra  amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione al concorso.
    I  candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o
siano  tuttora  in  serivizio  potranno  chiedere  l'acquisizione  di
ufficio   di  eventuali  titoli  valutabili  giacenti  nel  fascicolo
personale.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.