Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze
previste  dall'art. 6  del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  di  merito,  formata  sulla base della
votazione  complessiva che e' determinata sommando il voto conseguito
nella  valutazione  dei titoli al voto riportato nelle prove d'esame.
La  votazione  complessiva  delle  prove  d'esame e' data dalla somma
della  media  dei  voti  conseguiti  nelle  prime  due  prove e della
votazione  ottenuta  nella  prova  orale.  La  graduatoria di merito,
unitamente  a  quella  dei  vincitori  del concorso, e' approvata con
decreto rettorale ed e' pubblicata presso la divisione personale, via
S.  Antonio n. 12. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per  un periodo di dodici mesi
dalla pubblicazione.