Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base della votazione complessiva che e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nelle prove d'esame. La votazione complessiva delle prove d'esame e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due prove e della votazione ottenuta nella prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con decreto rettorale ed e' pubblicata presso la divisione personale, via S. Antonio n. 12. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di dodici mesi dalla pubblicazione.