Art. 10.

                   Trattamento dei dati personali

    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione  alla  procedura  di valutazione comparativa, ai sensi
degli  articoli  10  e  12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trattati  esclusivamente  per  le  finalita' di gestione del presente
bando.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i  quali  figura  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.