Art. 4.

                        Documenti da allegare

    Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
      a) il  curriculum, in duplice copia, dell'attivita' scientifica
e didattica del candidato;
      b) documenti  e  titoli in originale o in copia autentica o con
autocertificazione   o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio
previste  dall'art. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998 n. 403, che il candidato ritiene utili ai fini della
valutazione comparativa;
      c) pubblicazioni   che   si   ritengono  utili  ai  fini  della
valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia.  In  quest'ultimo  caso  il  candidato dovra' produrre una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che dichiari la
conformita'  all'originale  ai  sensi  dell'art. 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. La dichiarazione
puo' essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere
sottoscritta  alla  presenza  del  funzionario  addetto a ricevere la
documentazione  o  inviata  allegando  una  fotocopia  di  un proprio
documento di identita';
      d) l'elenco  dettagliato,in  duplice  copia, di tutti i titoli,
documenti  e  pubblicazioni presentati che il candidato ritiene utili
ai fini della valutazione comparativa;
      e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'.
    Sia   il   curriculum   che   gli  elenchi  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
    Entro  la  medesima  data  le pubblicazioni contenute nell'elenco
devono  essere  state  stampate  e  devono essere stati adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto  1945,  n. 660,  ai  sensi  del  quale  "ogni stampatore ha
l'obbligo  di  consegnare  per qualsivoglia stampato o pubblicazione,
quattro  esemplari  alla  prefettura  e  uno  alla  procura".  Per le
pubblicazioni  all'estero  deve  risultare  la  data  e  il  luogo di
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
    I  titoli  e  le  pubblicazioni  si considerano prodotti in tempo
utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro  il  termine  di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione.  A  tal  fine  fa  fede il timbro a data dell'ufficio
postale  accettante.  Non verranno presi in considerazione i titoli e
le pubblicazioni spediti dopo il termine fissato.
    I  titoli  e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi ma
non  prodotti  come  anche  l'invio  di  titoli  o  pubblicazioni non
compresi  nei rispettivi elenchi non verranno presi in considerazione
dalle commissioni giudicatrici.
    I  candidati  cittadini dell'Unione europea possono dimostrare il
possesso    dei   titoli   sopraindicati   mediante   le   forme   di
semplificazione  delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  e  dal  decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998.
    I   candidati  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia,
secondo  le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 maggio   1989,   n. 223,   possono   utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive  limitatamente  ai  casi  in  cui si tratti di comprovare
stati,  fatti  e  qualita'  personali, certificabili o attestabili da
parte  di  soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
    I  certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorita' di Stati
stranieri  devono  essere  conformi  alle  disposizioni vigenti nello
Stato  stesso  e  devono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
    Il  candidato  che  partecipa a piu' valutazioni comparative deve
inviare  tante  copie  di  titoli  e  pubblicazioni  quante  sono  le
procedure   di  valutazione  comparativa  a  cui  partecipa.  Non  e'
consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia'
prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.
    Le  pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e
tradotte,  se  in  lingua  diversa,  in  una  delle  seguenti lingue:
italiano,  latino,  francese,  inglese,  tedesco  e spagnolo. I testi
tradotti  possono  essere  presentati in copie dattiloscritte insieme
con il testo stampato nella lingua originale.