Art. 6. Lavori delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 210/1998 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998 e sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Universita'. La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla medesima data. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta Ufficiale. Decorso tale temine non sono ammesse istanze di ricusazione. La prima convocazione della commissione giudicatrice e' effettuata dal membro designato dalla facolta' entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina. La prima riunione della commissione deve comunque tenersi decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine ordinario, il rettore dell'Universita' puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Nella prima seduta la commissione provvede a: 1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; 2) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati. Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati viene consegnato al responsabile del procedimento affinche' ne curi la pubblicita' mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' e sul sito web. Nelle sedute successive la commissione procedera' alla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati. La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza dell'attivita' scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) l'attivita' in campo clinico, relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui sia stata richiesta tale specifica competenza; e) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; f) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche attinenti al settore scientifico-disciplinare. Oltre alla valutazione dei titoli, la procedura prevede lo svolgimento di due prove scritte, una delle quali puo' essere sostituita da una prova pratica e di una prova orale. A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ognuno dei commissari verbalizza il proprio giudizio individuale su ciascun candidato. Analogamente ogni commissario verbalizza il proprio giudizio individuale sulle prove scritte. La commissione esprime un giudizio collegiale sulle pubblicazioni, sui titoli scientifici e sulle due prove scritte individuando i candidati da ammettere alla prova orale. Ogni commissario verbalizza il proprio giudizio individuale sulla prova orale. La sede, il giorno e l'ora delle prove sono comunicati al candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove. Alle prove il candidato si presentera' munito di carta di identita' o di altro valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione di un candidato alle prove e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa. Al termine delle prove, la commissione procede ad esprimere il giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute. La commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati mediante discussione e successiva deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti. Ogni commissario ha a disposizione tanti voti quanti sono i posti previsti dalla valutazione comparativa e non potra' darne piu' di uno al medesimo candidato. I voti saranno espressi in forma palese, ma con modalita' tali da assicurarne la contestualita'. Se il numero dei candidati che hanno riportato almeno due voti e' uguale o inferiore a quello dei posti disponibili, essi sono dichiarati vincitori e la procedura e' conclusa; in caso contrario, la deliberazione e' priva di effetti e deve essere ripetuta, anche piu' volte, finche' si verifichi che non piu' di uno o piu' candidati (in relazione ai posti previsti dalla valutazione comparativa) riportino due o piu' voti. Resta fermo il termine sopra fissato per la conclusione dei lavori della commissione.