Art. 7.

              Accertamento della regolarita' degli atti

    Gli   atti   della  procedura  di  valutazione  comparativa  sono
costituiti  dai  verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi
individuali  e  collegiali  e i voti espressi su ciascun candidato, e
dalla   relazione  riassuntiva  dei  lavori  svolti.  Gli  atti  sono
consegnati  dal  presidente  della  commissione  al  responsabile del
procedimento   entro   dieci   giorni   dall'ultima   riunione  della
commissione.
    Il  rettore,  entro  trenta  giorni  dalla  consegna, accerta con
proprio  decreto  la  regolarita'  formale degli atti e l'esito della
procedura.
    Gli  atti  e  l'esito della procedura sono resi pubblici mediante
affissione   all'albo   ufficiale   e  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale e sul sito web dell'Universita'. Dell'esito della procedura
e' data comunicazione ai candidati e alla facolta' interessata.
    Nel  caso  in  cui riscontri vizi di forma il rettore rinvia, con
provvedimento  motivato,  gli  atti alla commissione affinche' questa
provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
candidati  risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita',
a  idonei  controlli,  anche  a  campione, circa la veridicita' degli
stessi.