Art. 8.

                               Nomina

    I  vincitori  entro il termine perentorio di trenta giorni devono
presentare o far pervenire a questa Universita' i documenti richiesti
per la nomina in ruolo.
    La  nomina  a  ricercatore  universitario e' disposta con decreto
rettorale.  Ad  esso  spetta  il trattamento economico previsto dalle
disposizioni  di  legge  in  vigore.  La  decorrenza  della nomina e'
fissata  di  norma  il  1o novembre  successivo al decreto di nomina,
ovvero  in  una  data  anteriore,  in caso di attivita' didattiche da
svolgere  nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma
1, dell'art. 6 della legge n. 370/1999.