Art. 9.

                  Restituzione della documentazione

    I  candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della  procedura  di  valutazione  comparativa,  la restituzione, con
spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione
sara'  effettuata  entro  due  mesi  dalla richiesta, salvo eventuale
contenzioso  in atto. Trascorso il termine, l'Universita' non e' piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.