Art. 5.
    La   Commissione  esaminatrice,  di  cui  al  precedente  art. 4,
disporra' complessivamente di 60 punti cosi' ripartiti:
      15 punti per i titoli;
      15 punti per il colloquio.
    Le   categorie  dei  titoli  valutabili  ed  i  punteggi  massimi
attribuibili sono i seguenti:
      a)  titolo  di studio richiesto per l'ammissione alla selezione
fino ad un massimo di punti 3;
      b) altri titoli fino ad un massimo di punti 5;
      c)  attivita' lavorativa pertinente fino ad un massimo di punti
7;
    La   Commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
suddivisione  dei punteggi massimi attribuiti a ciascuna categoria di
titoli  prima  di  aver preso visione della documentazione presentata
dai candidati.
    La  Commissione  esaminatrice  in  seguito  alla  valutazione dei
titoli  presentati  dai  candidati  e  in seguito al colloquio di cui
all'art. 2  del  presente  avviso formulera' la graduatoria di merito
sulla  base  della somma delle votazioni conseguite nella valutazione
dei titoli e nel colloquio.
    A   parita'   di   valutazione   complessiva,   si  applicano  le
disposizioni  previste  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487, e successive modificazioni e integrazioni in
materia  di  preferenza  e  precedenza  nelle  assunzioni ai pubblici
impieghi.