Art. 11. Ritiro di documenti e pubblicazioni I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate all'universita' entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'universita' disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.