Art. 2. Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alle valutazioni comparative di cui al presente bando e' libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati. Per la partecipazione alle valutazioni sono richiesti, pena esclusione, i seguenti requisiti: a) il godimento dei diritti civili e politici; b) l'idoneita' fisica all'impiego; ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa; c) eta' inferiore ai 65 anni. I candidati che abbiano raggiunto tale limite di eta' sono ammessi alle valutazioni solamente previa dichiarazione di non effettuare opzione di essere collocati fuori ruolo, se nominati. Nel caso di cittadini di Stati esteri, gli stessi dovranno godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana. I cittadini stranieri dovranno dichiarare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono prendere parte alle valutazioni coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 29/1993. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. Non possono inoltre essere ammessi alle valutazioni comparative i professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia e i ricercatori universitari presso universita' italiane appartenenti allo stesso o a settori scientifico-disciplinari affini a quelli per cui la procedura e' indetta. Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le diverse sedi universitarie italiane, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. I requisiti per ottenere l'ammissione alle valutazioni comparative debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. L'ammissione a ciascuna valutazione comparativa dei candidati e' effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego.