Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione  giudicatrice  e'  costituita  con  decreto  del
rettore,  secondo  le  modalita'  indicate  nell'art. 2 della legge 3
luglio  1998,  n. 210,  e  art. 3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  19  ottobre  1998, n. 390, e del decreto legge n. 178 del
18 giugno 1999.
    Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  4a  serie  speciale "Concorsi ed esami", del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine  di  trenta  giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari,
qualora  ricorrano  le condizioni previste dall'art. 51 del codice ci
procedura   civile.   Decorso   tale   termine   e,   comunque,  dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari. Allo stesso modo, le modifiche allo stato
giuridico,   intervenute  successivamente  alla  pubblicazione  delle
commissioni,   non   incidono  sulla  qualita'  di  componente  della
commissione.  In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti
elettivi  o  di  indisponibilita' per cause sopravvenute, vale quanto
disposto  in  materia  dal decreto del Presidente della Repubblica n.
390/1998.