Art. 8. Documenti di rito Il concorrente idoneo, cittadino italiano o comunitario, dovra' presentare all'universita' (servizio affari generali), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza dal diritto di nomina, i seguenti documenti: certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio; ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. Le ulteriori certificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione alle valutazioni comparative possono essere sostituite da dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante: 1) data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza; 2) il godimento dei diritti politici: la dichiarazione deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando; 3) la regolare posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; 4) l'assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti, ai sensi degli articoli 657, 663 e 686 del c.p.p., da certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale. Nel caso che la dichiarazione di possesso dei prescritti requisiti sia gia' stata resa nella domanda di partecipazione, sara' sufficiente, in assenza di variazioni, confermarne il contenuto. L'amministrazione puo' disporre d'ufficio accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni effettuate. L'interessato dovra' inoltre rendere dichiarazione di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, effettuare opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). Le certificazioni prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo e hanno validita' di sei mesi dalla data del rilascio. Il candidato che sia dipendente di ruolo di amministrazioni pubbliche dovra' presentare una copia integrale dello stato matricolare ed il certificato medico ed e' esonerato dal presentare gli altri documenti o la dichiarazione sostitutiva. Il candidato idoneo, cittadino extracomunitario, proposto per la nomina in ruolo, dovra' presentare all'universita' (servizio affari generali), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti: 1) certificato di nascita e di cittadinanza; 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; 3) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio; ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa; 4) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti civili e politici, ovvero non e' incorso in alcune delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'amministrazione puo' disporre d'ufficio accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni effettuate. La documentazione prodotta e' esente da imposta di bollo e ha validita' di sei mesi dalla data di rilascio. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.