Art. 8.

                          Documenti di rito

    Il  concorrente  idoneo, cittadino italiano o comunitario, dovra'
presentare  all'universita'  (servizio  affari  generali),  entro  il
termine   perentorio  di  trenta  giorni  che  decorrono  dal  giorno
successivo  a  quello  in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza
dal diritto di nomina, i seguenti documenti:
      certificato  medico  in bollo rilasciato da un medico militare,
provinciale  o  ufficiale  sanitario  del  comune di residenza da cui
risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale  concorre  ed  e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque   influire   sul   rendimento   del  servizio;  ai  soggetti
riconosciuti  handicappati ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio
1992,  saranno  applicate  le  disposizioni  di cui all'art. 22 della
legge stessa.
    Le ulteriori certificazioni relative al possesso dei requisiti di
ammissione  alle valutazioni comparative possono essere sostituite da
dichiarazione,  ai  sensi  e  con  le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante:
      1) data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza;
      2)  il  godimento  dei  diritti politici: la dichiarazione deve
riportare  l'indicazione  del  possesso  del  requisito  alla data di
scadenza del bando;
      3)   la   regolare  posizione  relativa  all'adempimento  degli
obblighi militari;
      4)  l'assenza  di  condanne  penali  o  di  altri provvedimenti
giudiziari  risultanti,  ai  sensi  degli articoli 657, 663 e 686 del
c.p.p., da certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.
    Nel   caso  che  la  dichiarazione  di  possesso  dei  prescritti
requisiti  sia gia' stata resa nella domanda di partecipazione, sara'
sufficiente,  in  assenza  di  variazioni,  confermarne il contenuto.
L'amministrazione   puo'   disporre   d'ufficio   accertamenti  sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  effettuate.  L'interessato  dovra'
inoltre  rendere  dichiarazione  di non ricoprire altri impieghi alle
dipendenze  dello  Stato,  delle province, dei comuni o di altri enti
pubblici  o privati e, in caso affermativo, effettuare opzione per il
nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
    Le  certificazioni  prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo e
hanno validita' di sei mesi dalla data del rilascio.
    Il  candidato  che  sia  dipendente  di  ruolo di amministrazioni
pubbliche   dovra'   presentare   una  copia  integrale  dello  stato
matricolare  ed  il certificato medico ed e' esonerato dal presentare
gli altri documenti o la dichiarazione sostitutiva.
    Il  candidato idoneo, cittadino extracomunitario, proposto per la
nomina  in  ruolo, dovra' presentare all'universita' (servizio affari
generali), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono
dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  ha  ricevuto l'invito, i
seguenti documenti:
      1) certificato di nascita e di cittadinanza;
      2)   certificato   equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale,  rilasciato  dalla competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve
presentare  anche  il  certificato generale del casellario giudiziale
italiano;
      3)   certificato  medico  in  bollo  rilasciato  da  un  medico
militare,  o  dall'ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale  concorre  ed  e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque   influire   sul   rendimento   del  servizio;  ai  soggetti
riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio
1992,  saranno  applicate  le  disposizioni  di cui all'art. 22 della
legge stessa;
      4) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti
civili e politici, ovvero non e' incorso in alcune delle cause che ai
termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in  cui  si  tratti  di  comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.  L'amministrazione  puo'  disporre  d'ufficio  accertamenti
sulla veridicita' delle dichiarazioni effettuate.
    La  documentazione  prodotta  e'  esente da imposta di bollo e ha
validita' di sei mesi dalla data di rilascio.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino,  debbono  essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero
redatto  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.