Art. 9.

                           Nomina in ruolo

    La  nomina in ruolo e' disposta con decreto del rettore e decorre
dal  primo novembre  successivo  alla  data  di  emanazione  di  tale
decreto.  Al vincitore spetta il trattamento economico previsto dalle
leggi vigenti.
    Dopo  tre  anni di effettivo servizio dall'immissione in ruolo il
vincitore  sara' sottoposto ad un giudizio per conseguire la conferma
da  parte  di una commissione nazionale, secondo le norme vigenti. La
commissione  valuta  l'attivita'  scientifica e didattica integrativa
svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata
relazione del consiglio di facolta'.
    Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore sara' confermato nel
ruolo con diritto al relativo trattamento economico.
    Nel    caso    l'attivita'    del    ricercatore   sia   valutata
sfavorevolmente,  il  medesimo  potra' essere nuovamente sottoposto a
giudizio   dopo   un   biennio.  Se  anche  il  secondo  giudizio  e'
sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.