Art. 10. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Al termine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno di corso successivo o ne propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.