Art. 11. Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore a conclusione del corso e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che puo' essere ripetuto una sola volta. La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata con decreto del rettore, su proposta del collegio dei docenti, in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.