Art. 11.
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  e'  conferito dal rettore a
conclusione   del  corso  e  si  consegue  all'atto  del  superamento
dell'esame finale che puo' essere ripetuto una sola volta.
    La  commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata con
decreto  del  rettore,  su  proposta  del  collegio  dei  docenti, in
conformita'  al  regolamento  di  Ateneo  in  materia di dottorato di
ricerca.