Art. 5.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 42/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice   formula   l'elenco   dei   candidati   esaminati,  con
l'indicazione  del  voto  da  ciascuno  riportato nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.