Art. 6.
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a concorso per
ciascun  dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio  del  corso, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie della stessa
universita' e di altri atenei, il candidato dovra' esercitare opzione
per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini extracomunitari idonei nella graduatoria generale di
merito  sono  ammessi al dottorato di ricerca, senza borsa di studio,
in  soprannumero  nel  limite  della  meta'  dei  posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
    Gli  assegnisti  di  ricerca idonei nella graduatoria generale di
merito  sono ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato di ricerca
in  "Ecologia  forestale" ed in "Protezione delle piante", nel limite
della  meta'  dei  posti  istituiti con arrotondamento all'unita' per
eccesso,  a  condizione  che il dottorato cui partecipano riguardi la
stessa  area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni (allegato 3).