Art. 6. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie della stessa universita' e di altri atenei, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini extracomunitari idonei nella graduatoria generale di merito sono ammessi al dottorato di ricerca, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. Gli assegnisti di ricerca idonei nella graduatoria generale di merito sono ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato di ricerca in "Ecologia forestale" ed in "Protezione delle piante", nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni (allegato 3).