Art. 8.
    Ai    dottorandi    italiani    e   comunitari,   ai   dottorandi
extracomunitari residenti in Italia o titolari di carta di soggiorno,
ovvero   di  permesso  di  soggiorno  per  uno  dei  motivi  indicati
dall'art. 37,  comma  5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con reddito
annuo personale complessivo non superiore a quindici milioni di lire,
e'  conferita,  ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa
vigente,  secondo  l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di
importo  non  inferiore  a  quello  determinato dalle disposizioni di
legge.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile al contributo INPS a gestione separata che, per l'anno
2000,  e'  pari al 12,5% di cui il 4,2% a carico del percettore della
borsa di studio.
    Le   borse   di  studio  verranno  assegnate  previa  valutazione
comparativa  del  merito  e  secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria.  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    Le  borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso
e  il  loro  importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche per un solo anno, non puo' chiederne di fruirne una
seconda volta.
    I titolari di assegni di ricerca non possono cumulare la borsa di
studio per la partecipazione al dottorato di ricerca.
    Alle  borse  di  studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.