Art. 8. Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi extracomunitari residenti in Italia o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con reddito annuo personale complessivo non superiore a quindici milioni di lire, e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, assoggettabile al contributo INPS a gestione separata che, per l'anno 2000, e' pari al 12,5% di cui il 4,2% a carico del percettore della borsa di studio. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. Le borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiederne di fruirne una seconda volta. I titolari di assegni di ricerca non possono cumulare la borsa di studio per la partecipazione al dottorato di ricerca. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.