Art. 7.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  al rettore dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, via
Universita'  n. 4  -  41100  Modena,  entro  il termine perentorio di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui
hanno  sostenuto  la  prova  orale,  i  documenti  in  carta semplice
attestanti  il  possesso  dei  titoli  di  preferenza,  a  parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti altresi',
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la   presentazione   delle   domande  di  ammissione  alla  procedura
selettiva.
    E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo dei sopraelencati documenti una autocertificazione ai sensi
del  l'art. 2  della  legge  n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998 di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando.
    E'  altresi'  facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968  e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre   1998,   n. 403),  di  cui  viene  riportato  uno  schema
esemplificativo  in  calce  all'allegato  1 del presente bando; detta
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  dovra'  essere
corredata della fotocopia dei documenti che si intende far valere.
    Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni  ne  siano  in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
    18)  i  coniugati  ed  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20)   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

                                 Art. 8.


                    Formazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  valutazione  dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle
prove   scritte  di  cui  al  precedente  art. 6  e  della  votazione
conseguita nella prova orale.
    Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno  1998,  n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a
conclusione  delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari
punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    E'  dichiarato  vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva,  il  candidato  utilmente  collocato  nella graduatoria di
merito formata secondo i criteri sopra specificati.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura  selettiva,  e'  approvata  con  decreto  del rettore e del
direttore  amministrativo  di  questo  Ateneo  ed  e'  immediatamente
efficace.   La   graduatoria   del  vincitore  sara'  pubblicata  nel
bollettino  ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  del  vincitore rimane efficace per un termine di
diciotto   mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per
l'eventuale  copertura di posti per i quali la procedura selettiva e'
stata  bandita  e  che  successivamente  ed entro tale data dovessero
rendersi  disponibili.  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'
alla procedura selettiva.
    Al  fine  di  garantire  un'immediata  pubblicita' della suddetta
graduatoria,  la  stessa  verra' altresi' affissa, per un periodo non
inferiore  a  trenta  giorni,  all'albo ufficiale dell'Universita' di
Modena  e  Reggio  Emilia  -  sede  di  Modena,  via Universita' n. 4
-Modena.