Art. 7.

        Formazione delle graduatorie e assegnazione ai Corpi

    1.  Al termine di ogni selezione il Comando dell'Accademia navale
provvedera'   a  compilare  le  graduatorie  generali  degli  idonei,
distinte per laureati e per diplomati, sulla base del voto del titolo
di studio e dei risultati delle prove attitudinali.
    2.  Le graduatorie generali di ammissione a ciascun corso saranno
approvate dalla Direzione generale per il personale militare.
    3.  Al termine di ogni selezione il Comando dell'Accademia navale
provvedera' all'assegnazione provvisoria dei candidati ai vari Corpi,
fino  alla  copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
tenuto conto:
      delle posizioni nelle sopracitate graduatorie;
      dei requisiti fisici richiesti per il Corpo di Stato maggiore;
      delle  riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
b) e c), da soddisfare nell'ordine.
    4.  In  ciascuno dei corsi i posti riservati di cui al precedente
articolo  1,  comma  2,  eventualmente  non ricoperti per mancanza di
riservatari  idonei  saranno  devoluti a favore degli altri candidati
idonei.
    5. I candidati idonei all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo
classificatisi  nei primi venti posti della graduatoria di ammissione
di  cui  al  precedente art. 6, saranno assegnati, a cura del Comando
dell'Accademia  navale,  al  Corpo di Stato maggiore e al Corpo delle
capitanerie  di  porto tenendo conto, ove possibile, della preferenza
espressa  nella  domanda  di  partecipazione  al reclutamento e della
posizione occupata nella graduatoria.
    6.  Qualora  alcuni  dei  posti  restino  scoperti  per rinuncia,
decadenza  o  dimissioni  degli  ammessi,  il  Comando dell'Accademia
navale  ha  facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei
ai  corsi  secondo  l'ordine  delle  graduatorie di merito fino al 7o
giorno di inizio del rispettivo corso.
    7.  Qualora  in  un  corso  dovesse verificarsi disponibilita' di
posti  per insufficienza di candidati idonei per uno o piu' Corpi, la
direzione  generale per il personale militare si riserva la facolta',
secondo  le  esigenze  della  Forza  armata, di devolvere detti posti
secondo l'ordine della graduatoria generale.
    8.  Decorso  il  termine di cui al precedente comma 6, il Comando
dell'Accademia  navale  provvedera'  all'assegnazione  definitiva  ai
Corpi che potra' determinare la modifica di quella provvisoria di cui
al precedente comma 3.
    9. I posti che in ciascun concorso di cui all'art. 1, lettere a),
b)  e  c)  non  dovessero  essere  comunque ricoperti potranno essere
portati  in  aumento  a  quelli  del  concorso successivo, secondo le
esigenze della Forza armata.
    10.  Al  termine  delle  operazioni  di incorporazione di ciascun
corso  le  graduatorie generali dovranno essere espunte degli ammessi
ai corsi, dei rinunciatari e dei rinviati. Gli altri candidati idonei
e  non  ammessi  conserveranno  il  punteggio  conseguito  e  saranno
inseriti  con  detto  punteggio  nelle graduatorie formate al termine
delle   successive  tre  selezioni  -  anche  se  esse  ricadano  nei
reclutamenti  indetti  con  il  bando  successivo - relative ai nuovi
candidati selezionati, partecipando alle operazioni di incorporazione
secondo  i  criteri  stabiliti  dal  presente decreto, fermo restando
quanto  prescritto dal precedente art. 2, comma 3, lettera i). In tal
caso il Comando dell'Accademia navale potra' richiedere, in relazione
al  periodo  trascorso  tra il conseguimento dell'idoneita' fisica al
termine  degli  accertamenti  di cui al precedente art. 5, comma 6, e
l'incorporazione,  di  produrre  nuovamente  il certificato di cui al
citato art. 5, comma 4, lettera c).
    11.  La  graduatoria  degli ammessi sara' pubblicata nel giornale
ufficiale  del  Ministero  della difesa e di tale pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    12.  Informazioni  sull'esito  dei predetti reclutamenti potranno
essere   richieste   nei   quindici  giorni  precedenti  la  data  di
incorporazione  prevista  per  ciascun corso dall'art. 1 del presente
decreto all'ufficio relazioni con il pubblico della Drezione generale
per  il  perso-nale militare palazzo Esercito telefonando al seguente
numero: 06/47355941.