Art. 7. Formazione delle graduatorie e assegnazione ai Corpi 1. Al termine di ogni selezione il Comando dell'Accademia navale provvedera' a compilare le graduatorie generali degli idonei, distinte per laureati e per diplomati, sulla base del voto del titolo di studio e dei risultati delle prove attitudinali. 2. Le graduatorie generali di ammissione a ciascun corso saranno approvate dalla Direzione generale per il personale militare. 3. Al termine di ogni selezione il Comando dell'Accademia navale provvedera' all'assegnazione provvisoria dei candidati ai vari Corpi, fino alla copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1, tenuto conto: delle posizioni nelle sopracitate graduatorie; dei requisiti fisici richiesti per il Corpo di Stato maggiore; delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), da soddisfare nell'ordine. 4. In ciascuno dei corsi i posti riservati di cui al precedente articolo 1, comma 2, eventualmente non ricoperti per mancanza di riservatari idonei saranno devoluti a favore degli altri candidati idonei. 5. I candidati idonei all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo classificatisi nei primi venti posti della graduatoria di ammissione di cui al precedente art. 6, saranno assegnati, a cura del Comando dell'Accademia navale, al Corpo di Stato maggiore e al Corpo delle capitanerie di porto tenendo conto, ove possibile, della preferenza espressa nella domanda di partecipazione al reclutamento e della posizione occupata nella graduatoria. 6. Qualora alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia navale ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei ai corsi secondo l'ordine delle graduatorie di merito fino al 7o giorno di inizio del rispettivo corso. 7. Qualora in un corso dovesse verificarsi disponibilita' di posti per insufficienza di candidati idonei per uno o piu' Corpi, la direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', secondo le esigenze della Forza armata, di devolvere detti posti secondo l'ordine della graduatoria generale. 8. Decorso il termine di cui al precedente comma 6, il Comando dell'Accademia navale provvedera' all'assegnazione definitiva ai Corpi che potra' determinare la modifica di quella provvisoria di cui al precedente comma 3. 9. I posti che in ciascun concorso di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) non dovessero essere comunque ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del concorso successivo, secondo le esigenze della Forza armata. 10. Al termine delle operazioni di incorporazione di ciascun corso le graduatorie generali dovranno essere espunte degli ammessi ai corsi, dei rinunciatari e dei rinviati. Gli altri candidati idonei e non ammessi conserveranno il punteggio conseguito e saranno inseriti con detto punteggio nelle graduatorie formate al termine delle successive tre selezioni - anche se esse ricadano nei reclutamenti indetti con il bando successivo - relative ai nuovi candidati selezionati, partecipando alle operazioni di incorporazione secondo i criteri stabiliti dal presente decreto, fermo restando quanto prescritto dal precedente art. 2, comma 3, lettera i). In tal caso il Comando dell'Accademia navale potra' richiedere, in relazione al periodo trascorso tra il conseguimento dell'idoneita' fisica al termine degli accertamenti di cui al precedente art. 5, comma 6, e l'incorporazione, di produrre nuovamente il certificato di cui al citato art. 5, comma 4, lettera c). 11. La graduatoria degli ammessi sara' pubblicata nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 12. Informazioni sull'esito dei predetti reclutamenti potranno essere richieste nei quindici giorni precedenti la data di incorporazione prevista per ciascun corso dall'art. 1 del presente decreto all'ufficio relazioni con il pubblico della Drezione generale per il perso-nale militare palazzo Esercito telefonando al seguente numero: 06/47355941.