Art. 9. Norme particolari per gli aspiranti ai corsi di pilotaggio aereo 1. Gli ammessi ai corsi di pilotaggio aereo che supereranno il tirocinio di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno nominati guardiamarina di complemento e convocati presso l'accademia navale per la frequenza di un corso propedeutico, denominato "pre-flight", di durata non inferiore a tre mesi. All'inizio dei suddetti corsi di pilotaggio dovranno contrarre una ferma di anni dodici. Il rifiuto di contrarre detta ferma comportera' il rinvio dal corso. 2. Gli ufficiali che supereranno tali corsi saranno avviati presso le scuole di volo dell'Aeronautica militare o di Forze armate straniere a cura dello Stato maggiore della Marina. 3. Gli ufficiali di complemento rinunciatari ai corsi di pilotaggio, che non porteranno a termine o non supereranno i corsi o che ne venissero successivamente esonerati, saranno prosciolti dalla ferma dodecennale contratta, fermo restando l'obbligo di completare la ferma di leva eventualmente residua in qualita' di guardiamarina di complemento. 4. Per le tipologie di brevetto di pilotaggio aereo e le modalita' di rilascio dello stesso si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 968, e alla legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.