Art. 9.

  Norme particolari per gli aspiranti ai corsi di pilotaggio aereo

    1. Gli  ammessi  ai  corsi di pilotaggio aereo che supereranno il
tirocinio  di  cui  al  precedente  art. 8, comma 3, saranno nominati
guardiamarina  di  complemento  e convocati presso l'accademia navale
per  la  frequenza di un corso propedeutico, denominato "pre-flight",
di  durata non inferiore a tre mesi. All'inizio dei suddetti corsi di
pilotaggio dovranno contrarre una ferma di anni dodici. Il rifiuto di
contrarre detta ferma comportera' il rinvio dal corso.
    2. Gli  ufficiali  che  supereranno  tali  corsi  saranno avviati
presso  le scuole di volo dell'Aeronautica militare o di Forze armate
straniere a cura dello Stato maggiore della Marina.
    3. Gli   ufficiali   di  complemento  rinunciatari  ai  corsi  di
pilotaggio,  che non porteranno a termine o non supereranno i corsi o
che  ne venissero successivamente esonerati, saranno prosciolti dalla
ferma  dodecennale  contratta, fermo restando l'obbligo di completare
la  ferma  di leva eventualmente residua in qualita' di guardiamarina
di complemento.
    4. Per  le  tipologie  di  brevetto  di  pilotaggio  aereo  e  le
modalita'  di  rilascio dello stesso si applicheranno le disposizioni
di  cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 968, e alla legge 6 marzo 1958,
n. 247, e successive modificazioni.