Art. 10. Approvazione degli atti Il direttore generale del personale, con propri decreti, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti seguiti, approva gli atti relativi alle procedure di selezione e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiara idonei i candidati che hanno superato la prova. Tali decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante apposito avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per le eventuali impugnative.