Art. 10.

                       Approvazione degli atti

    Il   direttore   generale  del  personale,  con  propri  decreti,
riconosciuta  la  regolarita'  dei  procedimenti seguiti, approva gli
atti  relativi  alle  procedure  di  selezione  e,  sotto  condizione
sospensiva   dell'accertamento   del   possesso   dei  requisiti  per
l'ammissione  all'impiego,  dichiara  idonei  i  candidati  che hanno
superato la prova.
    Tali  decreti  saranno  pubblicati  nel  Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante apposito avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione  di tale avviso decorre il termine
utile per le eventuali impugnative.