Art. 11.

                Presentazione dei documenti da parte
                dei lavoratori utilmente selezionati

    L'amministrazione,  prima  di  procedere  alla  stipulazione  del
contratto  individuale  di lavoro, invita i vincitori a presentare la
documentazione  sottoindicata,  assegnando un termine non inferiore a
trenta giorni:
      1)  diploma  originale  del  titolo  di  studio  prescritto dal
precedente  art. 3  o  certificato  sostitutivo  di  esso a tutti gli
effetti;
      2) estratto dell'atto di nascita;
      3)   certificato   di   cittadinanza   italiana  o  certificato
comprovante  la  cittadinanza  in  uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
      4) certificato di godimento dei diritti politici;
      5) certificato generale del casellario giudiziale;
      6) certificato medico, completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio  o da un
medico  militare,  dal  quale  risulti che l'aspirante e' fisicamente
idoneo  al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il
quale  concorre  e  che  ha eseguito gli accertamenti sierologici del
sangue,  ai  sensi  dell'art. 7  della  legge 25 luglio 1956, n. 837,
presso   un   istituto   o  laboratorio  autorizzati.  Nel  caso  che
l'aspirante  abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovra'
contenere   una   esatta   descrizione   della  medesima  nonche'  la
dichiarazione  che  essa  non  e'  tale  da menomare l'attitudine del
candidato  stesso  all'impiego  al  quale  concorre  ed  al  regolare
svolgimento del lavoro.
    Lo  stato  di handicap e la capacita' lavorativa del portatore e'
accertata  dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992,  n. 104  ovvero,  nel  caso  tale  accertamento  non sia ancora
intervenuto  al  momento  della  presentazione  della documentazione,
potra'  essere  documentato,  in  via  provvisoria con certificazione
rilasciata  da  un  medico  specialista nella patologia denunciata in
servizio  presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 agosto 1993, n. 324,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
    I  documenti  di  cui  ai  numeri  3  e  4  devono  riportare  la
dichiarazione attestante il possesso del requisito anche alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso;  tale circostanza puo' essere attestata
dal candidato stesso in calce al certificato;
      7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari;
      8)  dichiarazione  con  la quale il candidato afferma, sotto la
sua  responsabilita',  di  non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  o  determinato  con  altra amministrazione, pubblica o
privata,   e   di   non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 58  del  decreto  legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29. In caso contrario, unitamente ai documenti,
deve  essere  presentata  la  dichiarazione  di  opzione per la nuova
amministrazione.
    Tutti  i  documenti  suindicati,  ad  eccezione  del  certificato
medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione ai sensi degli
articoli 2  e  4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    Le   dichiarazioni   di   cui   sopra,   rese  sotto  la  propria
responsabilita',  saranno  oggetto  di verifica ed accertamento della
loro veridicita' ed esattezza - come previsto dall'art. 11 del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 403/1998 - esse pertanto
dovranno  essere  complete  di tutti gli elementi che consentano tale
verifica.
    Qualora  dal  controllo  emerga  la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 26
della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
    I  candidati  utilmente selezionati, che risulteranno in possesso
di  tutti  i  requisiti  prescritti,  saranno invitati a stipulare un
contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro   a   tempo  indeterminato,  con  patto  di  prova,  nell'area
funzionale  A,  posizione  economica  A1,  del  ruolo  del  personale
dell'amministrazione   centrale   e  dell'amministrazione  scolastica
periferica del Ministero della pubblica istruzione.
    Ai   lavoratori   utilmente   selezionati  sara'  corrisposto  il
trattamento corrispondente alla posizione economica A1, a norma delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
    Ai  candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene
regolarmente  invitati,  per  la  stipula  del  contratto  nel giorno
fissato  senza giustificato motivo, l'amministrazione comunichera' di
non procedere alla stipula del contratto medesimo.
    L'assunzione  in  servizio dei vincitori e' subordinata, ai sensi
dell'art. 39,  terzo  comma, della legge n. 449/1997, all'ottenimento
della  prescritta  autorizzazione  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.