Art. 13. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Ministeri e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni con ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta con ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). Roma, 22 dicembre 1999 Il direttore generale: Paradisi