Art. 3. Requisiti per l'avviamento a selezione - Esclusioni Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) l'iscrizione nelle liste di collocamento, compilate ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, con qualifica di "operaio generico" le cui attivita' sono corrispondenti a quelle riportate nell'allegato A del presente bando; 2) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero licenza elementare se conseguita anteriormente al 1962; 3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 4) godimento dei diritti politici; 5) idoneita' fisica all'impiego; 6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari. L'aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione ai concorsi pubblici elencati nel precedente comma e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione nelle quali incorrono: a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale. I candidati sono ammessi alle prove selettive con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi. Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione con motivato provvedimento.