Art. 4.

Designazione  dei  sovrintendenti  scolastici regionali competenti ad
         attivare le procedure per l'avviamento a selezione

    I  sovrintendenti  scolastici  regionali del Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna,  Toscana  e  Calabria,  sono  delegati ad attivare le
procedure  per l'avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento per la copertura dei posti vacanti negli uffici
aventi sede nella regione di rispettiva competenza.