Art. 4. Designazione dei sovrintendenti scolastici regionali competenti ad attivare le procedure per l'avviamento a selezione I sovrintendenti scolastici regionali del Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Calabria, sono delegati ad attivare le procedure per l'avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento per la copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nella regione di rispettiva competenza.