Art. 5.

               Procedura per l'avviamento a selezione

    Entro  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  i capi degli
uffici  inoltreranno,  direttamente alla sezione circoscrizionale per
l'impiego  territorialmente  competente, la richiesta di avviamento a
selezione  di  un  numero  di  lavoratori pari al doppio dei posti da
ricoprire   per  ciascuno  degli  uffici  scolastici  provinciali  di
destinazione, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica
di  iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo,
secondo  le  modalita'  di cui all'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994.
    Le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  entro dieci giorni
dalla   ricezione  della  richiesta,  salvo  eccezionale  e  motivato
impedimento,  procederanno  ad  avviare  a selezione i lavoratori nel
numero  richiesto  secondo  l'ordine  di  graduatoria  degli iscritti
aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.