Art. 5. Procedura per l'avviamento a selezione Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i capi degli uffici inoltreranno, direttamente alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente, la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire per ciascuno degli uffici scolastici provinciali di destinazione, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo, secondo le modalita' di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procederanno ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.