Art. 6.

                      Commissioni esaminatrici

    Alle  operazioni  di selezione provvederanno apposite commissioni
che  saranno  nominate  dal  direttore generale del personale e degli
affari   generali  ed  amministrativi  con  successivi  provvedimenti
secondo   le  disposizioni  contenute  nell'art. 9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994 e nell'art. 22 del decreto
legislativo n. 80/1998.
    Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle  commissioni
esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.