Art. 6. Commissioni esaminatrici Alle operazioni di selezione provvederanno apposite commissioni che saranno nominate dal direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi con successivi provvedimenti secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e nell'art. 22 del decreto legislativo n. 80/1998. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.