Art. 7. Prove selettive La selezione consistera' in una prova pratica attitudinale avente ad oggetto: 1) l'esecuzione di fotocopie di piu' atti normativi tratti dalla raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e/o da riviste giuridiche, su macchine in dotazione dell'amministrazione e la successiva fascicolatura delle stesse secondo un criterio cronologico o per tipologia di atti; 2) prelievo e ricollocazione di fascicoli, tratti da faldoni di un archivio dell'ufficio, collocati con un criterio di numerazione progressiva o alfanumerica. La durata della prova sara' di quindici minuti. Conseguira' l'idoneita' il candidato che, nel tempo assegnatogli, avra' correttamente eseguito le operazioni richieste. Le operazioni di selezione saranno effettuate in luogo aperto al pubblico, previa affissione di apposito avviso all'albo degli uffici scolastici interessati, come prescritto dal quinto comma, dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della dichiarazione di idoneita' eventualmente riportata. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede di esame. Per essere ammessi a sostenere le prove selettive i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, in corso di validita'. L'amministrazione potra' sottoporre a visita medica di controllo i candidati utilmente selezionati, in base alla normativa vigente.