Art. 7.

                           Prove selettive

    La selezione consistera' in una prova pratica attitudinale avente
ad oggetto:
      1)  l'esecuzione  di  fotocopie  di  piu' atti normativi tratti
dalla raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e/o
da  riviste giuridiche, su macchine in dotazione dell'amministrazione
e  la  successiva  fascicolatura  delle  stesse  secondo  un criterio
cronologico o per tipologia di atti;
      2) prelievo e ricollocazione di fascicoli, tratti da faldoni di
un  archivio  dell'ufficio,  collocati con un criterio di numerazione
progressiva o alfanumerica.
    La durata della prova sara' di quindici minuti.
    Conseguira' l'idoneita' il candidato che, nel tempo assegnatogli,
avra' correttamente eseguito le operazioni richieste.
    Le  operazioni di selezione saranno effettuate in luogo aperto al
pubblico,  previa affissione di apposito avviso all'albo degli uffici
scolastici   interessati,   come   prescritto   dal   quinto   comma,
dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
    Al  termine  di  ogni  seduta  la  commissione forma l'elenco dei
candidati   esaminati,   con  l'indicazione  della  dichiarazione  di
idoneita'  eventualmente  riportata.  L'elenco medesimo, sottoscritto
dal  presidente  e  dal segretario, e' affisso all'albo della sede di
esame.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere le prove selettive i candidati
dovranno  essere  muniti  di  un  idoneo documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, in corso di validita'.
    L'amministrazione  potra' sottoporre a visita medica di controllo
i candidati utilmente selezionati, in base alla normativa vigente.