Art. 8.

            Modalita' per la completa copertura dei posti

    Ai  sensi  dell'art. 27, quarto comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 487/1994,  si provvedera' alla sostituzione dei
lavoratori  che  non avranno risposto alla convocazione o non avranno
superato  la  prova  o  non  avranno assunto servizio nel luogo e nel
giorno  indicato  o  non  saranno  piu'  in  possesso  dei  requisiti
richiesti, o, infine, non avranno sottoscritto - sebbene regolarmente
invitati  -  il  contratto  individuale  di  lavoro,  con  gli  altri
lavoratori gia' convocati e gia' selezionati in numero pari al doppio
dei  posti  da  coprire, inseriti nella stessa graduatoria vigente al
momento della richiesta.