Art. 8. Modalita' per la completa copertura dei posti Ai sensi dell'art. 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si provvedera' alla sostituzione dei lavoratori che non avranno risposto alla convocazione o non avranno superato la prova o non avranno assunto servizio nel luogo e nel giorno indicato o non saranno piu' in possesso dei requisiti richiesti, o, infine, non avranno sottoscritto - sebbene regolarmente invitati - il contratto individuale di lavoro, con gli altri lavoratori gia' convocati e gia' selezionati in numero pari al doppio dei posti da coprire, inseriti nella stessa graduatoria vigente al momento della richiesta.