Art. 2.

    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  italiani  con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di  scuole  di  specializzazione  post-laurea  italiane  con  o senza
assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata  neppure  con  stipendi  o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato,  tranne  i  casi previsti dal successivo art. 3
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in  missione  per motivi
inerenti   all'attivita'   della  borsa  stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
C.N.R.,   settimo   livello,   esclusivamente   a  carico  dei  fondi
dell'istituzione (sia essa del C.N.R. o diversa dal C.N.R.) presso la
quale e' fruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659, e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124, e successive modifiche, presso
l'istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del C.N.R.
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.