Art. 6.

    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza  dei  vincitori  possono  essere  assegnate  ai  successivi
idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  entro  un mese dalla
rinuncia  o  decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei
mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.
    Qualora   il  vincitore,  entro  tre  mesi  dalla  data  d'inizio
dell'attivita'  di  ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per  incompatibilita'  di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo,
in  base  alla  disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica  da  parte  del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.