Art. 2.

    Gli  assegni  hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere  rinnovati  fino  a  un  massimo  di  otto  anni con lo stesso
soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno ha gia'
conseguito il dottorato di ricerca.
    Per  l'eventuale  rinnovo, si applicano le modalita' previste dal
regolamento.