Art. 3.
    Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:

      1)  diploma  di  laurea, e curriculum scientifico professionale
idoneo  per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica oppure
dottorato di ricerca nelle materie afferenti il progetto di ricerca o
titolo  riconosciuto equipollente (per i titoli conseguiti all'estero
e'  richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente
normativa in materia);
      2) conoscenza delle lingue inglese e spagnolo;
      3) eta' non superiore ai 40 anni;
      4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      5)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a  visita medica di controllo i vincitori della prova
selettiva, in base alla normativa vigente;
      6) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
      7) non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego  statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente   della   Repubblica   10 gennaio  1957,  n. 3,  per  aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,    ai   fini   dell'accesso   a   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      b)   possesso,   fatta   eccezione   della   titolarita'  della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  selezione  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
    L'amministrazione  puo'  disporre,  in  ogni momento, con decreto
motivato  del  rettore,  l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.