Art. 7. Il candidato che risultera' vincitore, in possesso dei requisiti prescritti, stipulera' con il rettore un contratto di lavoro autonomo di diritto privato della durata di 2 anni. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. L'assegno e' individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi da attivita' professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Per tutta la durata dell'assegno, e' inibito l'esercizio di attivita' libero-professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro. I titolari di assegni non possono svolgere incarichi di docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto, ai sensi del regolamento di ateneo per la disciplina dei professori a contratto emanato con decreto rettorale prot. n. 57577 dell'11 dicembre 1998. L'assunzione di detti incarichi comporta la risoluzione del contratto. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento, a condizione che l'attivita': 1) sia occasionale e di breve durata; 2) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di ricerca svolta dal titolare di assegno; 3) non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo. I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attivita' lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. Compatibilmente con le attivita' di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del consiglio di dipartimento, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Universita' ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalita' stabilite dalle vigenti norme regolamentari. Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso pubbliche amministrazioni puo' essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto. L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e puerperio e per assenze per malattia superiori a trenta giorni in un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non puo' essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. L'Universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilita' civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attivita' di ricerca. Al termine del contratto il titolare dell'assegno e' tenuto a depositare il risultato del lavoro svolto al direttore della ricerca dandone comunicazione agli uffici amministrativi.