Art. 7.

    Il  candidato che risultera' vincitore, in possesso dei requisiti
prescritti, stipulera' con il rettore un contratto di lavoro autonomo
di diritto privato della durata di 2 anni.
    Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o  straniere utili a integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni.
    L'assegno e' individuale. I beneficiari non possono cumularlo con
i  proventi da attivita' professionali o rapporti di lavoro svolti in
modo  continuativo.  Per  tutta  la  durata  dell'assegno, e' inibito
l'esercizio  di  attivita'  libero-professionali  o lo svolgimento in
modo continuativo di rapporti di lavoro.
    I  titolari  di assegni non possono svolgere incarichi di docenza
universitaria,   ufficiale   o   integrativa,   conferiti,   mediante
contratto,  ai  sensi del regolamento di ateneo per la disciplina dei
professori  a  contratto emanato con decreto rettorale prot. n. 57577
dell'11 dicembre  1998.  L'assunzione  di detti incarichi comporta la
risoluzione del contratto.
    Fermo  restando  l'integrale  assolvimento  dei propri compiti, i
titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere
incarichi   esterni,   previa   autorizzazione   del   consiglio   di
dipartimento, a condizione che l'attivita':
      1) sia occasionale e di breve durata;
      2)  non  comporti  un  conflitto  di interessi con la specifica
attivita' di ricerca svolta dal titolare di assegno;
      3)  non  rechi  alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi
dell'Ateneo.
    I   titolari   degli   assegni  che  intendono  svolgere,  ovvero
continuare    a   svolgere,   un'attivita'   lavorativa   comportante
prestazioni   rese   a   titolo   gratuito   presso  associazioni  di
volontariato  o  cooperative  a  carattere  socio-assistenziale senza
scopo  di  lucro,  possono  espletarla,  fermo  restando  l'integrale
assolvimento dei propri compiti di ricerca.
    Compatibilmente  con  le  attivita'  di  ricerca loro assegnate e
previa  autorizzazione  del  consiglio di dipartimento, i titolari di
assegni  possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze
per  conto  terzi commissionate all'Universita' ai sensi dell'art. 66
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980 e alla
ripartizione  dei  relativi  proventi  secondo le modalita' stabilite
dalle vigenti norme regolamentari.
    Il  titolare  di  assegno di ricerca in servizio presso pubbliche
amministrazioni  puo'  essere  collocato in aspettativa senza assegni
per il periodo di durata del contratto.
    L'attivita'  di  ricerca  e  l'assegno possono essere sospesi per
servizio  militare, gravidanza e puerperio e per assenze per malattia
superiori  a  trenta  giorni  in un anno, fermo restando che l'intera
durata  dell'assegno  non  puo' essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni.  Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va
recuperato   un  periodo  complessivo  di  assenza  giustificata  non
superiore a trenta giorni in un anno.
    Agli  assegni  di  cui  al  presente regolamento si applicano, in
materia  fiscale,  le  disposizioni  di  cui  all'art. 4  della legge
13 agosto  1984,  n.  476, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26
e   seguenti,  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
    L'Universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni,
e  per  responsabilita' civile verso terzi a favore di titolari degli
assegni   nell'ambito   dell'espletamento  della  loro  attivita'  di
ricerca.
    Al  termine  del  contratto  il titolare dell'assegno e' tenuto a
depositare  il risultato del lavoro svolto al direttore della ricerca
dandone comunicazione agli uffici amministrativi.