Art. 10.

                               Durata

    La  durata  degli  assegni  collegata alla durata del progetto e'
indicata  per ciascun assegno nell'art. 1 del presente bando. Possono
essere  rinnovati  fino  ad  un  massimo  di  otto anni con lo stesso
soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno ha gia'
usufruito  di  borsa  di  studio  per la frequenza di un dottorato di
ricerca,    comunque   previa   valutazione   dell'attivita'   svolta
dall'assegnista  in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di
avanzamento  del  programma;  e  solo  se  vi  e'  disponibilita'  di
ulteriori fondi.