Art. 11.

                Conferimento degli assegni di ricerca

    I  vincitori  della  presente  procedura  selettiva instaurano un
rapporto  di  lavoro  di  parasubordinazione di diritto privato. Tale
rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza
universitaria  e  del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non
puo'  avere  effetto  utile  ai  fini  dell'assunzione  nei ruoli del
personale delle universita' e istituti universitari italiani.
    I  vincitori  saranno  invitati,  ai sensi di quanto disposto dal
regolamento  ad  autocertificare  i  seguenti stati, fatti e qualita'
personali:
      1)  l'apertura di una posizione presso l'INPS per il versamento
dei contributi (iscrizione alla gestione separata INPS);
      2) il possesso e numero di codice fiscale;
      3) il numero di conto corrente per l'accredito dell'assegno;
      4)  per  gli  stranieri  e'  necessario  il possesso del codice
fiscale italiano.
    I vincitori saranno tenuti a produrre, all'atto della stipula del
contratto,  un  certificato  medico  rilasciato dall'unita' sanitaria
locale  o  da  un  medico militare o medico condotto o dall'ufficiale
sanitario  attestante  la  sana  e robusta costituzione e l'idoneita'
fisica  e  psichica  alla  collaborazione.  Qualora  il candidato sia
affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione
e   indicare   se  l'imperfezione  stessa  menomi  l'attitudine  alla
collaborazione suddetta.
    I  candidati  invalidi  dovranno  produrre ai sensi dell'art. 19,
secondo  comma,  della  legge 2 aprile 1968, n. 482 una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la  natura  ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
essere  di pregiudizio alla sua salute ed incolumita' ed a quello dei
compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
    L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre i
candidati  a  visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
vincitori  della  presente  procedura  selettiva saranno soggetti, da
parte  dell'Universita'  di  Brescia  a  idonei  controlli,  anche  a
campione, circa la veridicita' degli stessi.
    I  vincitori  della presente procedura selettiva saranno altresi'
tenuti a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorieta' circa
l'autenticita' dei titoli presentati.
    In  mancanza  di  rilascio  di detta dichiarazione sostitutiva di
notorieta',  gli stessi saranno tenuti a presentare i titoli valutati
in originale.
    Con  i  vincitori  della  presente  procedura  selettiva verranno
stipulati  i  contratti  di lavoro di parasubordinazione, che saranno
sottoscritti    dai    vincitori    e   dal   legale   rappresentante
dell'Universita' degli studi di Brescia.
    I  vincitori  della presente procedura selettiva saranno tenuti a
rispettare  gli adempimenti previsti dal regolamento di questo Ateneo
per  il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attivita'
di  ricerca  ed  in  particolare  quanto espressamente previsto dagli
articoli 11, 12, 14 e 16 dello stesso.
    Copia  del  regolamento  sara'  consegnata  a ciascun titolare di
assegno all'atto della stipula del contratto.
    Gli  assegni  decorrono dal primo giorno del mese successivo alla
data  di  stipula  del contratto. L'inizio dell'attivita' deve essere
documentato   mediante   l'invio   al   magnifico   rettore   di  una
dichiarazione rilasciata dal responsabile della ricerca.
    Eventuali  differimenti  della  data  di inizio possono essere al
massimo  di  tre  mesi.  Nel  caso  di  mancata accettazione entro il
termine  stabilito  dal  bando di concorso, l'assegno e' conferito al
primo  degli  idonei  non  vincitori  dello stesso progetto risultato
idoneo.
    Decadono   dal  diritto  all'assegno  per  la  collaborazione  ad
attivita'   di   ricerca   coloro   che,  entro  il  termine  fissato
dall'amministrazione  non  dichiarino  di  accettarlo  o non assumono
servizio nel termine stabilito.
    Possono  essere  giustificati  soltanto  i ritardi dovuti a gravi
motivi  di  salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzione del
periodo  di  godimento  dell'assegno verranno consentiti ai vincitori
che  dimostrino  di  dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi
nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre
1971, n. 1204).
    Coloro  che, alla data di ricezione della lettera di conferimento
dell'assegno,  si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire
all'ufficio  competente  un  certificato dell'autorita' militare, nel
quale dovra' essere indicata la data presumibile in cui avra' termine
il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' comunque iniziare
l'attivita'  di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello
di congedo.
    Nei  confronti  del  titolare  di assegno, che dopo aver iniziato
l'attivita'   di   ricerca   in  programma  non  la  prosegua,  senza
giustificato  motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera
durata  dell'assegno  o che si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze,  e'  avviata  la  procedura  prescritta  per  dichiarare la
risoluzione   del   rapporto  ai  sensi  dell'art. 17,  comma  2  del
regolamento.
    Qualora  il  vincitore  assuma servizio, per giustificato motivo,
con   ritardo   sul  termine  prefissatogli,  gli  effetti  economici
decorrono dal giorno di presa servizio.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e
seguenti  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  saranno trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e  degli  eventuali  procedimenti  di  attribuzione  degli assegni in
questione.
    Il   titolare   di   assegno   e'  tenuto  ai  compiti  riportati
nell'art. 16   del   regolamento   di  questo  Ateneo.  Deve,  infine
presentare   al   consiglio  della  struttura  una  particolareggiata
relazione  sull'attivita'  di  ricerca svolta vistata dal tutor e dal
direttore  di  dipartimento, che prima del termine del contratto puo'
proporre al senato accademico il rinnovo.
    Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990,  n. 241,  il  responsabile  del procedimento di cui al presente
bando  e'  il  dott.  Luigi Micello (Tel. 0302988246-244-245; E-mail:
micelloamm.unibs.it).  Il  bando  (ed  eventuali  informazioni)  puo'
essere  ritirato  personalmente  presso  l'Universita' degli studi di
Brescia  -  Piazza  Mercato,  15, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9
alle  12  oppure  essere richiesto tramite fax: 0302988329 oppure via
E-mail     al     seguente     indirizzo:    capriniamm.unibs.it    -
iscandriamm.unibs.it  rolloamm.unibs.it  davidamm.unibs.it oppure sul
sito internet dell'Universita' degli studi di Brescia.
    Per   quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando,
valgono,  sempreche'  applicabili,  le  disposizioni  previste  dalla
normativa  citata  nel  preambolo  della presente procedura selettiva
nonche', in quanto applicabili, le norme del codice civile.