Art. 13.

          Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

    Agli  assegni  di  cui al presente bando si applicano, in materia
fiscale,  le  disposizioni  di  cui  all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni (esenzione di
prelievo  fiscale),  nonche', in materia previdenziale, quelle di cui
all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive  modificazioni e integrazioni (sono gravati della ritenuta
previdenziale).
    L'Universita'  degli  studi  di  Brescia  provvede alle coperture
assicurative per infortuni e per responsabilita' civile verso terzi a
favore   del   titolare  dell'assegno  nell'ambito  dell'espletamento
dell'attivita'  di  ricerca. L'importo dei relativi premi e' detratto
dall'assegno spettante al titolare.
      Brescia, 30 dicembre 1999
                                                    Il rettore: Preti