Art. 8.

               Formazione della graduatoria di merito

    Le  graduatorie  di  merito  dei  candidati  sono formate secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
    Verranno  predisposte  diverse  graduatorie  di merito in ragione
delle differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
    Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno   1998,  n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono  a
conclusione  delle operazioni di valutazione dei titoli e della prova
d'esame,  pari  punteggio,  e'  preferito  il  candidato piu' giovane
d'eta'.
    Gli  assegni  di  ricerca,  cosi' come determinati all'art. 1 del
presente  bando,  sono  conferiti  ai candidati vincitori di ciascuna
tipologia di assegno.
    Le  graduatorie  di merito sono approvate con decreto del rettore
di questo Ateneo e sono immediatamente efficaci.
    Le  graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia
degli   assegnatari   o   di  risoluzione  per  mancata  accettazione
dell'assegno;   gli  assegni  in  tal  caso,  verranno  conferiti  ai
candidati  che  risulteranno  idonei  nel  rispetto dell'ordine delle
rispettive graduatorie.
    Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni  di idoneita' alla presente
procedura selettiva.