Art. 11. Chiamata della facolta' Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando per il relativo settore scientifico-disciplinare, entro sessanta giorni dalla data del decreto che accerta la regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico scientifiche, potra' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero potra' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alla delibera verra' data idonea pubblicita', eventualmente anche in via telematica. La nomina e' disposta con decreto rettorale a decorrere dal 1o novembre. I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati, entro il termine di cui sopra, potranno essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto. Gli idonei della procedura di valutazione comparativa che rinuncino alla nomina perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri Atenei.