Art. 11.

                       Chiamata della facolta'

    Il  consiglio  della  facolta'  che  ha richiesto il bando per il
relativo  settore  scientifico-disciplinare,  entro  sessanta  giorni
dalla  data  del decreto che accerta la regolarita' degli atti, sulla
base  dei  giudizi  espressi dalla commissione e con riferimento alle
proprie  specifiche esigenze didattico scientifiche, potra' proporre,
con  motivata  delibera,  la  nomina  di uno dei candidati dichiarati
idonei, ovvero potra' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al
voto,  di  non  procedere  alla  chiamata  specificando  i  motivi di
difformita',   in   relazione   alle   proprie   esigenze   didattico
scientifiche,   rispetto   a   quanto  deliberato  dalla  commissione
giudicatrice.   Alla   delibera   verra'   data  idonea  pubblicita',
eventualmente  anche  in  via  telematica.  La nomina e' disposta con
decreto rettorale a decorrere dal 1o novembre.
    I  candidati  risultati  idonei i quali non siano stati nominati,
entro  il  termine  di  cui sopra, potranno essere nominati in ruolo,
entro  un  triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento
della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre
universita'  che  non  hanno  emanato  il  bando per la copertura del
relativo posto.
    Gli   idonei  della  procedura  di  valutazione  comparativa  che
rinuncino alla nomina perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte
di altri Atenei.